Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo IV
Art. 51
In vigore dal 1 gen 1987
Le scritture contabili devono consentire:
a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le
variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati
secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale
previsti dal bilancio-tipo approvato con decreto del Ministro del tesoro 4 febbraio 1980 emanato in attuazione dell' della legge 5 agosto 1978, n. 468;
b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all' della predetta legge 5 agosto 1978, n. 468;
c) la determinazione ed il controllo dei costi e, ove
possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per
centri di responsabilità, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione;
d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento
economico di gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-51