Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo IV

Art. 51

In vigore dal 1 gen 1987
Le scritture contabili devono consentire: a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio-tipo approvato con decreto del Ministro del tesoro 4 febbraio 1980 emanato in attuazione dell' della legge 5 agosto 1978, n. 468; b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all' della predetta legge 5 agosto 1978, n. 468; c) la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione; d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico di gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-51

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Art. 51 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo