Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo V

Art. 52

In vigore dal 1 gen 1987
I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal consiglio comunale in osservanza dell'-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 e dell'art. 12-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131. Il collegio resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del collegio stesso. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal consiglio comunale, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e delle tariffe professionali vigenti.
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Art. 52 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo