Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo V
Art. 52
60 / 101In vigore dal 1 gen 1987
I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal
consiglio comunale in osservanza dell'-nonies del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 e dell'art.
12-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131. Il collegio resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del collegio stesso.
Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati
decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli
amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati
all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera
retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci
illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese
esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od in
industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili
rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.
Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è
corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal consiglio comunale, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e delle tariffe professionali vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-52