Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo IV
Art. 50
In vigore dal 1 gen 1987
Ogni azienda deve tenere i seguenti libri obbligatori:
1) il libro giornale;
2) il libro degli inventari;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della
commissione amministratrice;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti;
5) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle
estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano
previste dalla legge o richieste dalla natura o dalle dimensioni dell'azienda.
Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le
norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-50