Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo IV

Art. 50

In vigore dal 1 gen 1987
Ogni azienda deve tenere i seguenti libri obbligatori: 1) il libro giornale; 2) il libro degli inventari; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della commissione amministratrice; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti; 5) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge o richieste dalla natura o dalle dimensioni dell'azienda. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-50

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