Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo II
Art. 46
23 / 101In vigore dal 1 gen 1987
L'azienda speciale nell'ambito delle capacità ad essa
riconosciute dall', terzo comma, del testo unico approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, contrae in attuazione del
piano-programma e del bilancio pluriennale, prestiti alle seguenti condizioni:
1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di
nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;
2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai
prestiti precedentemente contratti, non raggiungano
complessivamente una somma annuale superiore al terzo delle entrate
ordinarie accertate in base al rendiconto dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale.
A garanzia dell'ammortamento dei prestiti, l'azienda speciale
può rilasciare a favore dei mutuanti garanzie reali sul patrimonio
oppure delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2) del primo comma del presente articolo.
Le delegazioni sono sottoscritte dal presidente della commissione
amministratrice, dal direttore e dal tesoriere o istituto di
credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa, che è tenuto ad accettarle.
L'azienda speciale può altresì emettere, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni dell'autorità governativa, obbligazioni con garanzia reale sul patrimonio disponibile o con fidejussione
dell'ente locale o di istituti di credito, singoli o consorziati, o
di compagnie di assicurazione autorizzate, nei confronti dei quali l'azienda può rilasciare delegazioni sulle proprie entrate, come previsto al n. 2) del primo comma del presente articolo.
Le quote di ammortamento dei prestiti obbligazionari concorrono alla determinazione del limite di cui al n. 2) del primo comma del presente articolo anche nell'ipotesi in cui non vengano rilasciate delegazioni sulle entrate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-46