Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo III›Capo I
Art. 41
53 / 101In vigore dal 1 gen 1987
Qualora più servizi siano gestiti da un'unica azienda speciale è fatto obbligo a quest'ultima di rilevare separatamente i costi e
i ricavi riferibili a ciascun servizio ai fini della dimostrazione de risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.
Il regolamento speciale aziendale dovrà fissare i criteri per la
ripartizione dei costi comuni a più servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-41