Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo III
Art. 48
56 / 101In vigore dal 25 feb 1987
Quando ricorrano le condizioni previste dal secondo comma
dell' del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, il servizio di tesoreria o di cassa dell'azienda è affidato dalla commissione amministratrice ad un istituto di
credito o ad un consorzio di istituti di credito di cui all' del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni, in base ad apposita convenzione ed a seguito di licitazione o trattativa privata.
Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicità del rapporto con il tesoriere o cassiere, l'azienda può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale
o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il
servizio di tesoreria o di cassa, salvo l'obbligo di far
affluire periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-48