Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico›Sez. I
Art. 9
Pubblicazione di testi aggiornati
In vigore dal 13 giu 1986
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, valuta quando sia opportuna la pubblicazione del testo aggiornato di una legge o di altro atto normativo, di cui all', comma 2, del testo unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-9