Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico›Sez. I
Art. 13
Celerità delle pubblicazioni
In vigore dal 13 giu 1986
1. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, anche nei casi diversi da quelli indicati nell', comma 5, del testo unico devono essere effettuate con la massima celerità. Si applica il comma 1 dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-13