Regolamento per l'esecuzione del Testo UnicoSez. I

Art. 13

Celerità delle pubblicazioni

In vigore dal 13 giu 1986
1. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, anche nei casi diversi da quelli indicati nell', comma 5, del testo unico devono essere effettuate con la massima celerità. Si applica il comma 1 dell'.
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Celerità delle pubblicazioni (Art. 13 Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.) — Testo vigente | Portale Normativo