Art. 13 · Celerità delle pubblicazioni
Regolamento per l'esecuzione del Testo UnicoSez. I

Art. 13

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Celerità delle pubblicazioni

In vigore dal 13 giu 1986
1. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, anche nei casi diversi da quelli indicati nell', comma 5, del testo unico devono essere effettuate con la massima celerità. Si applica il comma 1 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-13