Regolamento per l'esecuzione del Testo UnicoSez. II

Art. 16

Menzione nella Raccolta ufficiale della intervenuta rettifica dell'errore

In vigore dal 13 giu 1986
1. Qualora la pubblicazione del comunicato previsto negli riguardi atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale ed avvenga prima che tale ulteriore pubblicazione abbia avuto luogo, si riproduce nella Raccolta il solo testo corretto, facendosi menzione in nota dell'avvenuta correzione; qualora avvenga successivamente, si provvede alla correzione mediante una nota inserita in fine al primo volume della Raccolta che verrà pubblicato dopo che il comunicato è apparso nella Gazzetta Ufficiale. 2. L'ultimo volume di ogni annata della Raccolta ufficiale pubblica, su pagine di colore diverso, tutte le correzioni non recepite nei testi ripubblicati nella Raccolta, che siano intervenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-16

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Menzione nella Raccolta ufficiale della intervenuta rettifica dell'errore (Art. 16 Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.) — Testo vigente | Portale Normativo