Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico›Sez. I
Art. 4
Stampa e numerazione degli atti normativi
In vigore dal 13 giu 1986
1. Appena disposta la pubblicazione degli atti normativi previsti nell' del testo unico, il Ministero di grazia e giustizia trasmette la copia della legge o dell'altro atto alla tipografia dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la quale cura l'immediata composizione tipografica dell'atto stesso.
2. Lo stesso Ministero, ricevuta la bozza e accertata la perfetta conformità dello stampato all'originale, anche avvalendosi di dipendenti specializzati dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dà il numero d'ordine alla legge o all'altro atto soggetto a numerazione a norma dell' del testo unico e rilascia il "Visto: si stampi".
3. Quando per una qualunque eventualità è revocato o sospeso l'ordine di pubblicazione dell'atto, il Ministero di grazia e giustizia provvede immediatamente a revocare il numero già attribuito, il quale viene dato all'atto successivo in modo che la serie numerica degli atti che si pubblicano sia conservata sempre, rigorosamente progressiva, senza lacune o interruzioni. All'atto sospeso è assegnato il numero che gli spetta al momento della sua pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-4