Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico›Sez. I
Art. 1
Invio delle leggi e degli altri atti normativi al Ministro Guardasigilli
In vigore dal 13 giu 1986
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
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Invio delle leggi e degli altri atti normativi al Ministro Guardasigilli
1. Agli originali delle leggi e degli altri atti normativi, che vengono trasmessi al Ministro Guardasigilli per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, devono essere allegate, per le leggi, una copia e, per gli altri atti, due copie debitamente autenticate e munite della documentazione necessaria per il visto del Guardasigilli e per la registrazione da parte della Corte dei conti.
2. La copia della legge deve essere conforme all'originale ed il titolo deve essere quello risultante dall'attestazione del Parlamento. La copia degli altri atti normativi previsti nell', comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e di seguito denominato testo unico, deve, a cura del Ministero competente, recare nella testata l'indicazione della data e del titolo, che può essere perfezionato dal Ministero di grazia e giustizia, previa intesa col Ministero competente.
3. All'originale dei decreti, per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve essere allegata la relativa attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Per la stesura degli originali e delle copie delle leggi e degli altri atti normativi, si applicano le disposizioni della legge 14 aprile 1957, n. 251, sulla redazione a macchina di atti pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-1