Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico›Sez. I
Art. 6
Ripubblicazione nella Raccolta ufficiale
In vigore dal 13 giu 1986
1. Le leggi e gli altri atti indicati nell' vengono ripubblicati nella Raccolta ufficiale, in uno o più volumi per ogni annata. Per ogni anno la paginazione, come la numerazione d'ordine degli atti, è rigorosamente progressiva. Il numero dell'atto è ripetuto in testa a ciascuna pagina occupata dall'atto stesso.
2. Ogni volume della Raccolta ufficiale ha i propri indici, cronologico e per materie, e nel suo frontespizio è indicato il numero del primo e dell'ultimo atto in esso contenuti. L'ultimo volume si chiude con gli indici complessivi, cronologico e per materie, di tutti i volumi che costituiscono l'annata.
3. Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-6