Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico›Sez. I
Art. 10
Invio degli atti e comunicati al Ministero di grazia e giustizia
In vigore dal 13 giu 1986
1. Per gli atti e comunicati che devono essere pubblicati ai sensi dell' del testo unico, l'organo richiedente invia al Ministero di grazia e giustizia due copie conformi dell'atto o del comunicato, debitamente autenticate. In calce ad ogni atto devono essere riportati, in forma chiara e leggibile:
a) la data di emanazione;
b) il nominativo e le funzioni della persona che lo ha firmato;
c) gli estremi della registrazione da parte della Corte dei conti, quando questa sia richiesta.
2. L'atto o il comunicato deve essere corredato del titolo, che può essere perfezionato dal Ministero di grazia e giustizia secondo la previsione dell', comma 2.
3. Per gli atti ed i comunicati da pubblicare per sunto o per estratto, le informazioni indicate nel comma 1 fanno parte del contenuto del sunto o dell'estratto, che deve essere redatto in modo chiaro e conciso.
4. Quando un atto o un comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale cita un atto pubblicato in precedenza e non inserito nella Raccolta ufficiale, esso deve specificare il numero e la data della Gazzetta ove la pubblicazione è avvenuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-10