Art. 10 · Invio degli atti e comunicati al Ministero di grazia e giustizia
Regolamento per l'esecuzione del Testo UnicoSez. I

Art. 10

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Invio degli atti e comunicati al Ministero di grazia e giustizia

In vigore dal 13 giu 1986
1. Per gli atti e comunicati che devono essere pubblicati ai sensi dell' del testo unico, l'organo richiedente invia al Ministero di grazia e giustizia due copie conformi dell'atto o del comunicato, debitamente autenticate. In calce ad ogni atto devono essere riportati, in forma chiara e leggibile: a) la data di emanazione; b) il nominativo e le funzioni della persona che lo ha firmato; c) gli estremi della registrazione da parte della Corte dei conti, quando questa sia richiesta. 2. L'atto o il comunicato deve essere corredato del titolo, che può essere perfezionato dal Ministero di grazia e giustizia secondo la previsione dell', comma 2. 3. Per gli atti ed i comunicati da pubblicare per sunto o per estratto, le informazioni indicate nel comma 1 fanno parte del contenuto del sunto o dell'estratto, che deve essere redatto in modo chiaro e conciso. 4. Quando un atto o un comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale cita un atto pubblicato in precedenza e non inserito nella Raccolta ufficiale, esso deve specificare il numero e la data della Gazzetta ove la pubblicazione è avvenuta.
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