Regolamento per l'esecuzione del Testo UnicoSez. I

Art. 5

Contenuto della pubblicazione

In vigore dal 13 giu 1986
1. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti previsti nell', comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico reca anche: a) il titolo dell'atto, e cioè la data, il numero d'ordine e l'argomento di esso; b) il testo, immediatamente dopo il titolo, dell'atto, in piena conformità all'originale, sia nel contenuto, sia nelle firme in esso riportate; c) il visto e la firma del Ministro Guardasigilli; d) la menzione della avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti per i decreti e gli atti ad essa soggetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-5

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Contenuto della pubblicazione (Art. 5 Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.) — Testo vigente | Portale Normativo