Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico›Sez. I
Art. 5
Contenuto della pubblicazione
In vigore dal 13 giu 1986
1. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti previsti nell', comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico reca anche:
a) il titolo dell'atto, e cioè la data, il numero d'ordine e l'argomento di esso;
b) il testo, immediatamente dopo il titolo, dell'atto, in piena conformità all'originale, sia nel contenuto, sia nelle firme in esso riportate;
c) il visto e la firma del Ministro Guardasigilli;
d) la menzione della avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti per i decreti e gli atti ad essa soggetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-5