Art. 9 · Pubblicazione di testi aggiornati
Regolamento per l'esecuzione del Testo UnicoSez. I

Art. 9

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Pubblicazione di testi aggiornati

In vigore dal 13 giu 1986
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, valuta quando sia opportuna la pubblicazione del testo aggiornato di una legge o di altro atto normativo, di cui all', comma 2, del testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-14;217#art-rpl-9