Capo VI

Art. 19

Verifiche

In vigore dal 4 feb 1986
1. Con scadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti gli accordi intercompartimentali e di comparto promuovono una verifica sullo stato di attuazione degli accordi stessi. Sulla base dei risultati di queste verifiche le parti formulano osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall' della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
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Verifiche (Art. 19 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.) — Testo vigente | Portale Normativo