Capo VI

Art. 22

Andamenti giurisprudenziali e giudicati amministrativi

In vigore dal 4 feb 1986
1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica sarà istituito l'osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materie di pubblico impiego. Dati e rapporti specifici sono pubblicati con cadenza quadrimestrale. 2. Gli andamenti della giurisprudenza possono essere discussi su richiesta delle amministrazioni o delle organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi e comunque almeno una volta l'anno. Conseguentemente possono essere formulate norme interpretative in ordine ai contenuti contrattuali, e può essere sollecitata l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi e/o amministrativi. 3. Ove una pubblica amministrazione intenda procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di impiego pubblico, le relative decisioni sono adottate previa consultazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-22

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Andamenti giurisprudenziali e giudicati amministrativi (Art. 22 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.) — Testo vigente | Portale Normativo