Capo VII

Art. 23

Entrata in vigore

In vigore dal 4 feb 1986
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 febbraio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1986 Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 6
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Entrata in vigore (Art. 23 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.) — Testo vigente | Portale Normativo