Capo VI
Art. 18
Informazione
In vigore dal 4 feb 1986
1. Le amministrazioni pubbliche, salva la continuità dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione - evidenziando le specificazioni più adeguate agli obiettivi da conseguire - alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti.
L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie non soggette a contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.
2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento e all'efficacia dei servizi in relazione all'utenza.
3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-18