Capo IV

Art. 14

Fondo di incentivazione

In vigore dal 4 feb 1986
1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni - al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo , dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto. 2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-14

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Fondo di incentivazione (Art. 14 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.) — Testo vigente | Portale Normativo