Capo V

Art. 17

Modifica di altri automatismi

In vigore dal 4 feb 1986
1. In sede di accordi di comparto, e nel limite delle correlative compatibilità come dianzi definite, saranno esperiti, a valere per il triennio di riferimento, sistemi di riconoscimento dell'anzianità che affievoliscano gli attuali automatismi, escludendo riconoscimenti di anzianità pregresse sostanzialmente già realizzati negli accordi precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-17

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Modifica di altri automatismi (Art. 17 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.) — Testo vigente | Portale Normativo