Capo V
Art. 17
Modifica di altri automatismi
In vigore dal 4 feb 1986
1. In sede di accordi di comparto, e nel limite delle correlative compatibilità come dianzi definite, saranno esperiti, a valere per il triennio di riferimento, sistemi di riconoscimento dell'anzianità che affievoliscano gli attuali automatismi, escludendo riconoscimenti di anzianità pregresse sostanzialmente già realizzati negli accordi precedenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-17