Capo VI
Art. 19
19 / 23Verifiche
In vigore dal 4 feb 1986
1. Con scadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti gli accordi intercompartimentali e di comparto promuovono una verifica sullo stato di attuazione degli accordi stessi. Sulla base dei risultati di queste verifiche le parti formulano osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall' della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-19