Art. 5

Effetti dei nuovi stipendi

In vigore dal 27 mag 1986
I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-14;211#art-5

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