Art. 1
Campo di applicazione e durata
In vigore dal 27 mag 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che ha riordinato l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, con il quale è stato emanato lo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 17 ottobre 1985 fra la delegazione governativa e le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-Funzione pubblica, CISL-AIMA e UIL-statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985 nella quale sono state valutate e respinte le ulteriori osservazioni fatte pervenire dalla CONFSAL-UNSA con note del 29 ottobre, 1985 e del 15 novembre 1985;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985, ai sensi dell', ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente il recepimento e l'emanazione dell'accordo 17 ottobre 1985 relativo al personale dell'AIMA in precedenza citato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste,
EMANA
il seguente decreto:
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Campo di applicazione e durata
Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo 17 ottobre 1985 di cui premessa, si applicano a tutto il personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate.
L'accordo si riferisce al periodo 10 settembre 1982-31 dicembre 1984.
Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1983 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-14;211#art-1