Art. 2
Nuovi stipendi
In vigore dal 27 mag 1986
A decorrere dal 10 gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
primo livello...................... L. 3.300.000 secondo livello..................... L. 3.600.000 terzo livello...................... L. 3.800.000 quarto livello..................... L. 4.470.000 quinto livello..................... L. 5.000.000 sesto livello...................... L. 5.770.000 settimo livello..................... L. 6.400.000 ottavo livello..................... L. 7.700.000
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato nello stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sulla ultima classe di stipendio.
La determinazione degli stipendi spettanti al personale indicato nel precedente è effettuata sulla base dei livelli retributivi, delle classi di stipendi e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1 gennaio 1983 presso le amministrazioni di provenienza.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per nascita di figli e per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-14;211#art-2