Art. 3
Benefici convenzionali
In vigore dal 27 mag 1986
Al personale in servizio al 10 gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla precetta data i sottoelencati aumenti biennali del 2,50 per canto, computati sullo stipendio determinato ai sensi del precedente e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica:
1) due aumenti per il personale della terza qualifica;
2) due aumenti per il personale della settima ed ottava qualifica, integrati di un importo rispettivamente di L. 160.000 e di L. 190.000.
Al personale che nell'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, è pervenuto a qualifica superiore mediante concorso per merito distinto, di idoneità o comunque mediante esame di concorso, viene attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1983, un beneficio economico pari a due scatti del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita.
Restano riassorbiti gli analoghi benefici eventualmente percepiti per effetti degli accordi relativi alle amministrazioni di provenienza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-14;211#art-3