Art. 8
Diritti d'informazione
In vigore dal 27 mag 1986
Ferme restando le attuali modalità sui flussi di informazione, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sarà assicurata una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali Firmatarie del presente decreto sugli atti di carattere generale riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, i programmi e gli investimenti, nonché i bilanci annuali e pluriennali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-14;211#art-8