Art. 7

Incentivazione alla produttività

In vigore dal 27 mag 1986
In relazione al particolare impegno richiesto al personale per la progettazione ed esecuzione di progetti-obbiettivo di conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli e l'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari è corrisposto un premio di incentivazione alla produttività negli importi mensili lordi e con i criteri appresso indicati: ===================================================================== Qualifica | Importo base + Maggiorazione = Totale ===================================================================== 1ª qualifica | L. 59.500 + 25.500 = 85.000 2ª qualifica | L. 77.000 + 25.000 = 102.000 3ª qualifica | L. 90.000 + 29.000 = 119.000 4ª qualifica | L. 102.000 + 34.000 = 136.000 5ª qualifica | L. 115.000 + 38.000 = 153.000 6ª qualifica | L. 128.000 + 42.000 = 170.000 7ª qualifica | L. 153.000 + 51.000 = 204.000 8ª qualifica | L. 191.000 + 64.000 = 255.000 L'importo base verrà corrisposto mensilmente per dodici mesi al personale comunque in servizio presso l'AIMA, compreso il personale dell'ufficio di ragioneria, in relazione alla effettiva presenza lavorativa: a tal fine gli importi giornalieri vanno computati in ragione di un ventiseiesimo dell'importo mensile o il correlativo rapporto per le settimane lavorate su cinque giorni. Lo stesso compenso compete anche al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e per quello assente per infermità o infortunio derivanti da causa di servizio. Le maggiorazioni saranno erogate al personale a consuntivo della realizzazione degli obiettivi programmati. Esse costituiranno, nel complesso delle maggiorazioni capitariamente computate maggiorate delle quote derivanti dalle minori erogazioni del premio base per assenza dal servizio, una disponibilità unica da erogare al personale, mediante accordo da definire in sede aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge-quadro, in base ai criteri seguenti: a) livello di professionalità; b) presenza lavorativa; c) impegno partecipativo al perseguimento degli obiettivi programmati. Sono fatte salve per il periodo pregresso le eccedenze relative alle erogazioni di premi o indennità comunque denominati legittimamente erogati al personale inquadrato nell'Azienda. L'importo base di cui al presente articolo non è cumulabile per il personale proveniente dal Corpo forestale, con la particolare indennità già percepita ai sensi dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, fino a quando tale importo base non sarà superiore a quello dell'indennità predetta; nel qual caso competerà la relativa differenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-14;211#art-7

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