Art. 4

Inquadramento economico

In vigore dal 27 mag 1986
L'inquadramento del personale nel nuovo reticolo retributivo avviene al valore di classe o scatto immediatamente inferiore al maturato economico in godimento: l'eventuale spezzone monetario eccedente viene mantenuto ad personam e temporizzato ai fini della acquisizione della classe o scatto superiore. Analogo meccanismo si applica nel caso di passaggio a qualifica superiore considerando come maturato economico i valori retributivi dedotto quello dell'iniziale di livello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-01-14;211#art-4

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