RegolamentoTitolo VIII

Art. 63

Misure profilattiche

In vigore dal 14 gen 1986
Il dipendente della Polizia di Stato ha l'obbligo di sottoporsi alle misure profilattiche generali o specifiche e agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure profilattiche (Art. 63 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo