Regolamento›Titolo VIII
Art. 61
Malattie
In vigore dal 14 gen 1986
Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi.
L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo.
Per gli agenti ausiliari di leva i certificati medici attestanti la malattia debbono comunque essere rilasciati dai sanitari della Polizia di Stato e continua ad applicarsi la normativa vigente per i militari in servizio di leva.
Per i dipendenti che fruiscono di alloggi collettivi di servizio, l'Amministrazione, in relazione alle esigenze di assistenza o di profilassi della collettività, può, a mezzo dei propri sanitari, disporre il ricovero dell'interessato in luoghi di cura.
Il periodo di congedo straordinario o di aspettativa per motivi di salute può essere fruito anche fuori sede, previa comunicazione del recapito all'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-61