Regolamento›Titolo IX
Art. 66
Tipologie di ricompense, distintivi d'onore e di specialità e annotazioni matricolari
In vigore dal 27 ago 2019
1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense:
a) onorificenze;
b) ricompense:
1) al valor militare;
2) al valor civile;
3) al merito civile;
c) ricompense:
1) per meriti straordinari e speciali;
2) per lodevole comportamento;
d) riconoscimenti:
1) per anzianità di servizio;
2) al merito di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità, individuati con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione.
3. Il conferimento, mediante apposito attestato, delle onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui al comma 1, nonché dei distintivi d'onore e di specialità di cui al comma 2, è annotato sullo stato matricolare del personale interessato, con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui è attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del rapporto informativo.
4. La vigente normativa regola le modalità e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-66