RegolamentoTitolo IX

Art. 71

Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali

In vigore dal 27 ago 2019
1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all' del presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo , quarto comma, e successive modificazioni. 2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è inoltrata al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all' del presente decreto che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo , quarto comma, e successive modificazioni. 3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio e della lode, ne delibera il conferimento. 4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell', comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-71

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