RegolamentoTitolo VIII

Art. 65

Assistenza sanitaria

In vigore dal 14 gen 1986
Per particolari esigenze può farsi ricorso all'opera di medici estranei all'Amministrazione, mediante la stipula di apposite convenzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-65

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Assistenza sanitaria (Art. 65 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo