Regolamento›Titolo VIII
Art. 65
74 / 89Assistenza sanitaria
In vigore dal 14 gen 1986
Per particolari esigenze può farsi ricorso all'opera di medici estranei all'Amministrazione, mediante la stipula di apposite convenzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-65