Regolamento›Capo II
Art. 60
Congedo straordinario
In vigore dal 14 gen 1986
Il congedo straordinario per il personale della Polizia di Stato è disciplinato dall' del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il rinvio contenuto negli ordinamenti dei singoli ruoli.
Ferme restando, per quanto riguarda il congedo straordinario per infermità, la competenza e le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1137, la competenza per la concessione del congedo straordinario per gravi motivi, per matrimonio e per esami spetta alla direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-60