Regolamento›Titolo VI
Art. 55
Convenzioni o appalti
In vigore dal 14 gen 1986
Per sopperire all'impossibilità di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza:
alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;
all'appalto del servizio;
alla stipula di convenzioni con esercizi privati.
L'onere relativo è a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-55