RegolamentoTitolo VI

Art. 55

Convenzioni o appalti

In vigore dal 14 gen 1986
Per sopperire all'impossibilità di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza: alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale; all'appalto del servizio; alla stipula di convenzioni con esercizi privati. L'onere relativo è a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-55

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Convenzioni o appalti (Art. 55 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo