RegolamentoTitolo V

Art. 52

Alloggi individuali

In vigore dal 14 gen 1986
Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, gli alloggi individuali dei quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli uffici, reparti o istituti o nelle loro pertinenze, possono essere dati in concessione onerosa al personale della Polizia di Stato che ne faccia richiesta. L'assegnazione compete alla commissione di cui all' secondo le modalità e criteri, stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'interno, che devono tener conto, in particolare, delle funzioni svolte dall'interessato e delle situazioni personali e familiari. È in ogni caso vietato al personale che occupa l'alloggio di modificare, senza autorizzazione ministeriale, in tutto o in parte, la struttura interna o esterna degli alloggi medesimi. Gli alloggi individuali devono essere rilasciati entro un mese dal trasferimento ad altra sede o dalla cessazione dal servizio per qualsiasi causa dell'interessato. Il termine di cui al precedente comma è prorogato di un anno per i familiari delle "vittime del dovere" di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, purchè conviventi con il dipendente al momento del decesso di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-52

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Alloggi individuali (Art. 52 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo