Regolamento›Titolo VII
Art. 58
Programmazione del riposo settimanale
In vigore dal 14 gen 1986
Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato deve programmare settimanalmente i turni di fruizione del riposo in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale.
Salvo particolari necessità operative, deve essere garantito che il godimento avvenga nell'arco della settimana, fermo restando che il numero dei riposi giornalieri nell'ambito dei reparti, uffici ed istituti suddetti deve essere normalmente pari alla percentuale di un settimo della forza presente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-58