Art. 63 · Misure profilattiche
RegolamentoTitolo VIII

Art. 63

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Misure profilattiche

In vigore dal 14 gen 1986
Il dipendente della Polizia di Stato ha l'obbligo di sottoporsi alle misure profilattiche generali o specifiche e agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-63