RegolamentoTitolo III

Art. 29

Controlli sui servizi

In vigore dal 14 gen 1986
Il dirigente dell'ufficio, del reparto o dell'istituto o il dipendente designato deve controllare con assiduità ed incisività il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a ciò preposto. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti se ne riferisce con relazione al superiore gerarchico o al Dipartimento della pubblica sicurezza. In ogni circostanza, il personale di cui al primo comma è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-29

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Controlli sui servizi (Art. 29 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo