Regolamento›Titolo III
Art. 29
Controlli sui servizi
In vigore dal 14 gen 1986
Il dirigente dell'ufficio, del reparto o dell'istituto o il dipendente designato deve controllare con assiduità ed incisività il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti se ne riferisce con relazione al superiore gerarchico o al Dipartimento della pubblica sicurezza.
In ogni circostanza, il personale di cui al primo comma è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-29