RegolamentoTitolo III

Art. 27

Servizio a carattere continuativo

In vigore dal 14 gen 1986
Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno: a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo; b) deve consegnare al personale che lo sostituisce il foglio di servizio di cui all' con le eventuali prescritte annotazioni; c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, all'ufficio, comando o istituto di appartenenza, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-27

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Servizio a carattere continuativo (Art. 27 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo