RegolamentoTitolo III

Art. 31

Alloggi in caserma dei reparti mobili

In vigore dal 14 gen 1986
Nei reparti mobili è fatto obbligo ad una aliquota di personale, che consenta, in caso di necessità, l'intervento di reparti organici, di alloggiare nei locali del reparto durante le ore notturne. Qualora nei reparti mobili la consistenza numerica del personale accasermato non consenta l'intervento di reparti organici, può essere fatto obbligo ad una aliquota del personale sufficiente ad integrare gli accasermati, di alloggiare a rotazione, secondo turni prestabiliti, nei locali del reparto stesso durante le ore notturne.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-31

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