RegolamentoTitolo III

Art. 30

Obbligo di permanenza

In vigore dal 14 gen 1986
Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto previa autorizzazione dell'autorità nazionale o delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-30

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Obbligo di permanenza (Art. 30 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo