RegolamentoTitolo III

Art. 33

Sede di servizio

In vigore dal 14 gen 1986
Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio, reparto o istituto presso il quale presta servizio, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Il capo dell'ufficio, reparto o istituto, per rilevanti ragioni autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere. Il personale indicato nell' libero dal servizio, qualora intende allontanarsi dalla provincia ove si trova la sede di servizio, ha l'obbligo di comunicare il proprio recapito all'ufficio, reparto o istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-33

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Sede di servizio (Art. 33 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo