Regolamento›Titolo III
Art. 34
Segreto d'ufficio e riservatezza
In vigore dal 14 gen 1986
Il personale della Polizia di Stato è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla amministrazione o a terzi.
La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dai dirigenti degli uffici in osservanza di specifiche direttive del capo della Polizia adottando le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-34