Regolamento›Titolo III
Art. 27
30 / 89Servizio a carattere continuativo
In vigore dal 14 gen 1986
Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:
a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo;
b) deve consegnare al personale che lo sostituisce il foglio di servizio di cui all' con le eventuali prescritte annotazioni;
c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, all'ufficio, comando o istituto di appartenenza, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-27